sospensione feriale per il diritto di famiglia? La lettera delle associazioni più rappresentative



Gentilissimo Signor Ministro,

le sottoscritte 5 associazioni, riconosciute dal CNF come maggiormente rappresentative nell’area persone, minorenni, famiglie, esprimono sconcerto e dissenso per il principio espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 18044/2023.
Tale ordinanza ha affermato il principio -già oggetto nell’immediatezza di significative critiche da parte della dottrina e unanimi dissensi nella stessa giurisprudenza di merito - in base al quale sarebbero sottratte alla sospensione feriale dei termini indistintamente i procedimenti aventi ad oggetto diritti dei minori e provvedimenti di mantenimento del coniuge debole.
La pronuncia sta provocando giustificatissimo allarme in tutto il ceto forense che esercita nel settore specialistico da noi rappresentato: i Colleghi, in limine al periodo feriale, si vedono, senza preavviso alcuno, costretti ad anticipare le scadenze previste per settembre nel prossimo mese di agosto, con sicuro pregiudizio del proprio irrinunciabile diritto al riposo annuale, garantito dall’art. 36, comma 3 della Costituzione.
Escludere in via di principio tutte le controversie riguardanti materia latamente alimentare e i minorenni, significa anche discriminare tutti coloro che operano in questo settore (non solo avvocati, ma anche magistrati, cancellieri, ausiliari) rispetto ad altri operatori di giustizia, deprivandoli del riposo annuale in ragione della materia praticata.
Sottolineiamo infatti che il principio enunciato nella citata ordinanza, per ricevere corretta applicazione, non solo pretende che i termini di deposito di atti e di impugnative vengano anticipati (il che coinvolge direttamente ceto forense e utenza), ma esige anche una trattazione altrettanto anticipata delle relative controversie. 
Tuttavia la risposta anticipata e celere delle strutture giurisdizionali esige un’immediata quanto impossibile riorganizzazione tabellare delle sezioni e dell’organizzazione feriale delle cancellerie, assicurando la presenza significativa di personale: altrimenti non è possibile garantire la celerità della risposta di giustizia nel settore che il principio intende realizzare. 
È infatti inutile l’anticipato deposito degli atti, se i procedimenti non vengono trattati immediatamente nelle sezioni feriali. È inutile l’anticipazione dei termini per le impugnative, se queste non vengono trattate con la stessa anticipazione e celerità.
Il principio finirebbe in tal caso con il tradursi in una mera inutile vessazione del ceto forense, senza alcuna effettiva utilità per l’utenza.
La mancanza di una tempestiva riorganizzazione delle cancellerie comporterà poi l’impossibilità di garantire l’apertura tempestiva dell’accresciuto numero di atti depositati telematicamente, in periodo feriale in cui le cancellerie sono sguarnite di personale: l’inevitabile conseguenza sarebbe costituita dalla violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa. 
Sottolineiamo a tale proposito che il processo unico in materia di famiglia prevede un regime decadenziale con scambio di atti in termini strettissimi (artt. 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c.): il mancato rispetto di tali termini comporta preclusioni in materia di diritti disponibili. Dalla impossibile immediata accettazione degli atti e dalla loro intempestiva conoscenza deriva l’impossibilità di risposta in termini e, quindi, compromissione di diritti.
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Oltre ai lamentati gravissimi profili organizzativi degli uffici e dell’attività del ceto forense, anche nelle argomentazioni adottate l’ordinanza n. 18044/2023 della Prima Sezione non si fa approvare per avere motivato il principio di diritto sulla base di una normativa eccezionale, introdotta nella contingenza del periodo pandemico (art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020) e nell’aver assimilato ai crediti alimentari le obbligazioni contributive nascenti dalle relazioni familiari, le quali hanno componenti e presupposti ben diversi da quelli strettamente alimentari.
Il risultato è dato dal proliferare in vari distretti e circondari di provvedimenti che escludono l’applicazione del principio di cui alla citata ordinanza, con l’ulteriore distorsiva conseguenza di difformità di trattamento tra identici procedimenti a seconda dei giudici e dei territori.
Il tutto senza dimenticare che un principio di diritto di tale delicatezza, contrastante orientamenti consolidati dello stesso giudice di legittimità ed emessi anche nel presente anno, è stato reso in Camera di consiglio e non in un’udienza pubblica, senza coinvolgere, come sarebbe stato opportuno, le Sezioni Unite.
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Si chiede quindi al Governo di intervenire con la massima celerità, con decretazione di urgenza, prevedendo come deroga al principio generale della sospensione feriale dei termini, solo alcune fattispecie in materia minorile, come il procedimento ex 403 c.c, i sub-procedimenti relativi all’assunzione dei provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.), i procedimenti con allegazioni di violenza (art. 473-bis.40 c.p.c.) e gli ordini di protezione (art. 473-bis.70 c.p.c.).
Certi della dovuta attenzione alla presente istanza e della pronta attivazione, in ragione dei profili costituzionali coinvolti, si inviano cordiali saluti, restando disponibili a ogni utile colloquio a fini di migliore giustizia.

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