Genitori conflittuali: sulla salute del figlio autistico decide una figura "alternativa"



decisione che pare oltremodo sensata, che raggiunge il duplice scopo di non gravare eccessivamente sui servizi e non rischiare di incappare in problemi neanche tanto rari (è capitato, anche a chi scrive, di avere affidi -soprattutto nelle grandi città- dormienti da anni, assolutamente inefficaci o ad un passo da un'ingombrante inesistenza...)
Sicuramente sarebbe la miglior cosa che i conflitti tra i genitori non fossero così estremi da dover ricorrere a figure esterne, ma sul punto usciamo dal campo del diritto per entrare, ahinoi, in quello delle favole

La notevole conflittualità manifestata dai genitori separati e l’incapacità di prendere decisioni concernenti la salute del figlio, affetto dalla sindrome dello spettro autistico, hanno orientato il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza resa l’11 giugno 2015, ad optare per una soluzione differente rispetto a quella, ordinaria, consistente nell’affidamento della prole ai servizi sociali. 
Il collegio, confermando l’affidamento condiviso già adottato in sede di udienza presidenziale, ha delegato due soggetti terzi - nella specie le responsabili, rispettivamente, dell’istituto per l’autismo frequentato dal figlio e del servizio di neuropsichiatria della Asl di competenza - alle decisioni di maggior rilievo concernenti il percorso riabilitativo e di sostegno predisposto in ragione delle condizioni di salute del minore autistico.
La vicenda principia dalla domanda di separazione giudiziale avanzata da una donna, già separata consensualmente dal 2009 al 2011, ed in seguito riconciliatasi con il marito. L’attrice chiedeva l’addebito della separazione, asserendo che il coniuge trascurava le esigenze familiari, in particolare connesse al grave disturbo autistico del quale risultava affetto il figlio minore, chiedendo al contempo l’affidamento esclusivo anche dell’altra figlia, oltre al versamento del contributo mensile per il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare.
Il marito si costituiva chiedendo, peraltro, l’affidamento condiviso dei figli, con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo fra i genitori, delle decisioni rilevanti in materia sanitaria, in quanto medico. La causa veniva in seguito istruita anche mediante l’ascolto dei figli e l’audizione della responsabile della struttura della Asl, che insieme ad un Centro specialistico, seguiva il figlio delle parti, autistico e minore di età, sin da quando aveva 6 anni.
La causa, nella quale interveniva anche il P.M., veniva rimessa la collegio per la decisione. La domanda di separazione veniva accolta ed il figlio minorenne affidato, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre. La sentenza risulta pregevole nella parte in cui il collegio, nella finalità di individuare le più opportune modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ha evidenziato la specificità della condizione del figlio minore, incontrato dal giudice istruttore ed ascoltato nonostante il grave disturbo autistico nella forma della comunicazione facilitata.
Il disturbo da cui egli è affetto ha contraddistinto in forma sempre più pregnante ed impegnativa la sua crescita, tanto più ora che egli è un ragazzo prossimo alla maggiore età”, si legge nel provvedimento, “anche dal punto di vista fisico egli è infatti dotato di grande forza che, non riuscendo a controllare, manifesta con rischio per sé e per chi gli è vicino”.
Più in dettaglio, nell’estate del 2014 si era verificata un’aggressione ai danni della madre, cui conseguiva un crollo psicofisico della stessa e il trasferimento del figlio, per alcuni mesi, presso il padre. Da tale evento fu necessario un intervento farmacologico.
Tale problematica aveva generato, sul punto, un notevole disaccordo fra i genitori. Giudicando il disaccordo non conforme all’interesse del figlio, il collegio ha ritenuto di disporre, come previsto agli articoli 337bis e seguenti del c.c., una figura “alternativa” cui rimettere le decisioni di maggior rilievo in ordine alla salute del minore, fino al conseguimento della maggiore età.
Il collegio motiva tale conclusione constatando che l’impegno di cura e assistenza richiesto dal minore risulta assorbente e faticoso, dal punto di vista psichico, da risultare talvolta insostenibile per entrambi i genitori. Il collegio indica il “comune stress che come genitori di un figlio autistico” viene affrontato nella gestione della crescita del figlio. 
Pertanto il Tribunale ha ritenuto di attribuire le decisioni di maggior rilievo, involgenti il percorso riabilitativo e di sostegno, predisposto in ragione delle condizioni di salute del minore, collegialmente, alle responsabili dei due istituti che hanno in cura il figlio, con autorizzazione ad avvalersi delle specifiche competenze e figure professionali di cui detti servizi risultano dotati. Ha inoltre demandato l’attuazione dell’indicato percorso alla vigilanza del Servizio sociale.

articolo tratto da Altalex:

Commenti