disoccupazione, lavoro precario ed assegno di mantenimento



E' di questi giorni una sentenza della corte d'appello di Taranto che non esime da condanna il padre che, a fronte di periodi di disoccupazione alternati a periodi di lavoro precario, ha sospeso l'assegno di mantenimento per il figlio.
Abbiamo precedenti (anche interni al mio studio) che provano giurisprudenze opposte.
Difficilissimo, su questo terreno, mettere i paletti. Difficilissimo ed aleatorio (come tutto è sostanzialmente aleatorio in un paese che unisce legislazione mal forgiata e giurisprudenza creativa un giorno sì e l'altro pure....), ma vediamo di provare a fare chiarezza.
Anzitutto stiamo parlando dell'art.570 codice penale, e non delle altre misure (di diritto civile) che possono essere messe in campo, sempre esperibili, qualunque siano le ragioni della mancata contribuzione.
Per muoversi su un terreno penale, poiché sussista il reato ex art. 570 c.p. è necessario che chi è tenuto a conferire un assegno di mantenimento faccia mancare i mezzi di sussistenza al figlio.
Questo già limita, nella stragrande parte dei casi, l'applicabilità di tale norma a chi, nei momenti di difficoltà economica, dà, come si suol dire, "quello che può", ma sufficiente a non far mancare i mezzi di sussistenza (che comunque rimane ovviamente debitore, ma sul piano del diritto civile, della quota parte residua).
Per quanto attiene i lunghi periodi di disoccupazione, diciamo dal 2007/08 in avanti (gli anni della più pesante crisi economica, ancora ben presente malgrado le filastrocche ottimistiche dei governanti) si sono visti più casi di piena assoluzione.
Diverso è il discorso relativo al lavoro precario, sovente nero, spesso definito "lavoretti", o posto in essere con qualche furbata alla voucher et similia.
Qui la logica, a mio avviso assolutamente giusta, è quella del (detto brutalmente) "piuttosto non mangi tu ma mangia tuo figlio".
E credo che la sentenza di Taranto possa ascriversi a questa situazione, tantopiù che pare provata l'esistenza, appunto, di "lavoretti" tra periodi di disoccupazione.
Certo, i titoli dei giornali che l'hanno riportata sono spiazzanti nella loro generalizzazione, anche se è giusto che passi il principio che con poco si dà (e si deve dare), con nulla vi sono margini per discutere.

Piccola nota a chiusura: il 570 era inizialmente nella bozza di disegno di legge di ampia depenalizzazione ancora oggi in divenire. Benché il riferimento allo stesso articolo sia stato depennato, ciò prova che anche a Roma, in periodi di crisi, qualcuno ritiene tale articolo anacronistico. Io, un po' fantascientificamente, preferirei dire che i tempi sarebbero maturi per riscriverlo, possibilmente bene.


link all'approfondimento sulla sentenza di Taranto:
http://www.studiocataldi.it/articoli/20297-niente-alibi-per-il-padre-che-non-mantiene-i-figli-la-disoccupazione-non-lo-salva-dal-carcere.asp

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