la nuova compagna non può sostituire il padre nel diritto di visita (pena il risarcimento del danno)
Principio lapalissiano, ma utile da sottolineare.
Quante volte i clienti (spesso le clienti) lamentano, anche giustamente, che il minore viene sempre "parcheggiato" presso terze persone?
E' di tutta evidenza che va fatto un distinguo. Una cosa sono i nonni (titolari, a norma del nuovo art. 317 bis, di un diritto autonomo nei confronti del minore), un'altra sono amici, vicini di casa e, a maggior ragione, nuovi compagni.
Certo, per quanto attiene la nuova compagna si potrebbe obiettare, spesso, più d'una ragione: che la stessa è convivente, che è ormai "famiglia allargata" e che magari ha figli coetanei del minore o quasi. Tutte obiezioni non prive di logica, ma non sufficienti.
La compagna è estranea al minore (la è secondo le leggi vigenti e la rimarrà presumibilmente anche con quelle venture) ed il diritto/dovere di tenere con sé il minore spetta al genitore, ed al genitore soltanto. Il quale, se non lo fa, è semplicemente inadempiente (l'art. 709ter prevede una tutela, per questi casi, azionata molte volte, in questi anni, anche dal sottoscritto, con esiti molto altalenanti...ne parleremo).
Da qui la logica, severa ma comprensibile, del risarcimento del danno. Che, opinione mia, dovrebbe essere comminato solo in presenza di casi limite (ovvero il "parcheggio" sistematico al terzo) e non in casi sporadici o rispondenti ad esigenze vere e dimostrabili.
Per questo caso specifico del Tribunale di Roma (sotto si veda l'articolo) il risarcimento, piuttosto corposo, dovrà essere confermato in Appello, e poi eventualmente in Cassazione.
Vedremo.
LB
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