Separazione: No all'addebito "concordato", ma sì alla rinuncia al mantenimento

Recentemente il Tribunale di Caltanisetta è tornato su un paio di principi abbondantemente assodati, anche dalla Cassazione, ma che è il caso di ribadire, dal momento che, periodicamente sono oggetto di richieste da parte dei Clienti
Il primo di questi principi conferma la impossibilità di "concordare" l'addebito della separazione. Più volte capita che i Clienti siano disposti a sottoscrivere una consensuale, od a consensualizzare la procedura iniziata come giudiziale, qualora l'altro coniuge "ammetta che è stata colpa sua".
Ovviamente tale dichiarazione si può inserire nell'atto, ma NON ha alcun valore ai fini dell'addebito (in relazione, ovviamente, ai noti effetti in punto assegno e diritti successorii). Proprio la successione, oggetto indiretto dell'accordo, rende il diritto indisponibile, e dunque l'accordo nullo.
Impossibile, stante in nostro diritto vigente in tema di eredità, aggirare l'ostacolo (anche se, come ratio, nulla vedrei in contrario a che l'addebito venisse riconosciuto e sottoscritto nell'ambito di una consensuale: riconosco la "colpa" e gli effetti della stessa. Ma bisogna aspettare che uno degli effetti, per il legislatore, smetta di essere indisponibile.....).
Per quanto attiene la rinuncia al mantenimento del coniuge, la stessa è possibile, dovendo il giudice non accettare solo accordi che possano essere pregiudizievoli nei confronti dei minori o dei maggiorenni non indipendenti economicamente, e non del coniuge.

LB


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
TRA
Bianchi S., rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall’avv. Giuseppe C., presso il cui studio in Caltanissetta è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
L.D. Maria , rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall’avv. Rossana L. , presso il cui studio in Caltanissetta è elettivamente domiciliata;
convenuta
Con l’intervento del pubblico ministero.
Con ricorso del 27.6.2012 Bianchi S. esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con L.D. Maria il 30.10.2002, che dalla loro unione era nato il figlio C. e che il rapporto coniugale era entrato in crisi in ragione di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie. Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione dalla convenuta, L.D. Maria , con addebito della relativa responsabilità in capo a quest’ultima, con affido esclusivo, in proprio favore, del figlio C. e collocamento dello stesso presso la casa coniugale da assegnarsi al ricorrente, e con ulteriore condanna della L.al pagamento di un assegno di mantenimento per il minore pari ad € 250,00 mensili (oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore) e al risarcimento del danno esistenziale cagionato al marito e quantificato in € 25.000,00.
Si costituiva la L.D. Maria , contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso e chiedendo la separazione con addebito in capo al marito, l’affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la casa coniugale da assegnarsi in proprio favore; chiedeva, inoltre, che del pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale venissero onerati entrambi i coniugi nella misura del 50%; chiedeva, altresì, che venisse posto a carico del resistente l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per la moglie e per il minore pari a complessivi € 400,00 rivalutabili (oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore). Chiedeva, infine, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente e la condanna dello stesso al pagamento del 50% del debito contratto da entrambi i coniugi, quali soci della L.D. Maria e C. s.a.s., e pari ad € 15.000,00, con ulteriore.
Con ordinanza presidenziale del 6.11.2012 le parti venivano autorizzate a vivere separate, il minore veniva affidato ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa coniugale, assegnata alla convenuta; veniva disciplinato il diritto di visita e il resistente veniva onerato di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 (soggetta ad adeguamento ISTAT); infine le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale venivano poste a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuno.
All’udienza del 30.9.2015, innanzi al giudice istruttore i difensori chiedevano di poter precisare le conclusioni in forma congiunta e che la causa venisse posta in decisione senza la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. sulla base delle seguenti condizioni:
1) «dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito per fatto e colpa della sig.ra L.D. Maria ; conseguentemente
2) dichiarare che la sig.ra L.D. Maria non ha diritto a percepire per se assegno di mantenimento da porre a carico del marito;
3) relativamente ai rapporti con il figlio minore Bianchi C. disporre la conferma integrale dei provvedimenti resi durante la fase Presidenziale da intendersi qui riportati e trascritti;
4) dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente all’assegnazione della casa coniugale essendo stata venduta nelle more del giudizio;
5) disporre a carico del sig. Bianchi S. a titolo di assegno di mantenimento del minore Bianchi C. il pagamento della somma mensile di euro 325,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni d’ogni mese tramite vaglia postale o assegno circolare o di c/c o bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese sanitarie e scolastiche riguardanti il minore C. in misura del 50% previa esibizione di validi documenti attestanti la spesa;
6) dare atto della rinuncia da parte del sig. Bianchi alla domanda di risarcimento del danno;
7) disporre per giustificati motivi la compensazione integrale delle spese di giudizio».
Il Tribunale, relativamente alle concordi richieste delle parti concernenti l’affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio minore, nulla osserva, ritenendo le predette conclusioni conformi all’interesse del minore.
Diverse valutazioni devono, invece, effettuarsi con riguardo alla (congiunta) richiesta di addebito della separazione a carico della convenuta, dovendo considerarsi la relativa pronuncia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto vertente su diritti c.d.
“indisponibili” (cfr. Cass. 7998/2014; Cass. 22786/2004 e Cass. 176/1982).
Sul punto si osserva che la pronuncia di addebito comporta in via automatica, per il coniuge a cui viene imputata la responsabilità della separazione, tanto la perdita (ai sensi degli artt. 158 c.c.) del diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge (materia questa che ben può costituire oggetto di un accordo delle parti), quanto (ai sensi dell’art. 458 c.c.) la perdita dei diritti successori spettanti sull’eredità dell’altro coniuge.
Ora, con riferimento a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 458 c.c. «è nulla ogni convezione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi». In particolare, nei patti rinunciativi rientrano quei negozi con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che potrebbe acquistare in virtù di una successione non ancora apertasi. Le ragioni giustificative della norma sono da ricercarsi, da una parte, nella necessità di proteggere soggetti di giovane età, inesperti, o comunque mal consigliati, da atti dispositivi che potrebbero indurli a dilapidare in anticipo le sostanze che potrebbero ereditare dai propri congiunti e, dall’altra, di impedire il formarsi di convenzioni immorali e socialmente pericolose quali il votum corvinum o captandae mortis(inteso come auspicio che il soggetto della cui eredità si sta mercanteggiando muoia). Ora, seppure la necessità di proteggere le suddette categorie di soggetti, appare oggi meno sentita che in passato (si rinvia in proposito al disegno di legge n. 2151 del 21.1.2014, volto a modificare l’art. 458 c.c., attraverso l’espresso riconoscimento della facoltà di rinunziare «a diritti che possono spettare a taluno su una successione non ancora aperta») nondimeno, la norma continua a trovare applicazione tanto a tutela della libertà negoziale del chiamato all’eredità (il quale solo al momento dell’apertura della successione è concretamente nelle condizioni di scegliere se accettare o meno i diritti derivanti dalla successione), quanto a tutela dell’ordine pubblico (poiché i patti successori derogano all’ordine legale della successione) e al buon costume.
Sulla base delle superiori premesse, risulta evidente che la convenuta L.D. Maria , a mezzo della richiesta di addebito a proprio carico della separazione (richiesta contenuta, come già osservato, nell’atto di precisazione congiunta delle conclusioni), sostanzialmente – benché in misura indiretta – intende disporre, rinunziandovi, ai diritti che le potrebbero spettare su una successione non ancora aperta, ossia sulla successione del marito: tutto ciò in violazione del citato art. 458 c.c. che sanziona con la nullità ogni accordo in tal senso.
La relativa domanda delle parti non può, pertanto, trovare accoglimento, in ragione della nullità ex lege dell’accordo contenuto nell’atto di precisazioni congiunte.
Tuttavia, come già accennato, l’indisponibilità della pronuncia di addebito non determina l’ulteriore, conseguente, nullità delle convenzioni patrimoniali concernenti il mantenimento di uno dei coniugi, ben potendo le parti sempre concordare – salvo solo il limite dei diritti indisponibili – gli ulteriori aspetti patrimoniali conseguenti alla loro separazione (Cass. 18066/2014: in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo no attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori).
Sulla base di quanto precede, tenuto conto della sostanziale rinuncia della parte convenuta ad un assegno di mantenimento in proprio favore e tenuto, altresì, conto delle risorse economiche delle parti risultanti dalla documentazione in atti, deve ritenersi che nulla osta all’accoglimento delle congiunte richieste concernenti il mantenimento della convenuta, nonché l’affidamento, il collocamento, il mantenimento e il diritto di visita del figlio minore.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della natura della controversia, dei loro rapporti, oltre che del riferito contegno processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Bianchi S. e L.D. Maria ;
ordina al competente Ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza nei registri;
dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalle parti;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al mantenimento di L.D. Maria ;
dispone che l’affidamento, il collocamento il diritto di visita e gli oneri per il mantenimento del figlio minore, Bianchi C. siano regolati secondo gli accordi interamente trascritti nella parte che precede;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla casa coniugale;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in nella camera di consiglio della Sezione unica civile del Tribunale di Caltanissetta il 18 novembre 2015.
Il Giudice rel. Il Presidente
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