Il Tribunale di Roma, con la decisione di cui al link indicato sotto, torna su una questione non così impossibile da verificarsi nell'esperienza di tutti i giorni.
Anche il sottoscritto ha vissuto alcune esperienze di questo tipo, in ufficio, negli ultimi anni...: genitori che tornano, dopo aver fatto la separazione, con una realtà di fatto radicalmente mutata rispetto a qualche anno prima, soprattutto in punto spese e collocazione (reale!) del minore, o del figlio non indipendente economicamente.
Spesso i ragazzi, quando sono "grandi minorenni" o raggiunta la maggiore età, sono infinitamente più liberi di muoversi come preferiscono, tra le case della mamma e del papà, e di stare prevalentemente dove viene loro più comodo (o, consentitemi: dove conviene di più...).
A volte ci si trova innanzi al formale obbligo di contribuzione, con assegno (ovviamente non rinunciato, neanche di fatto), con realtà rovesciate: figli prevalentemente dal non collocatario, quasi sempre il papà, con quest'ultimo che si occupa, economicamente, di tutto.
Ora giunge un'ennesima pronuncia che conferma che lo stato di fatto deve prevalere ed esser confermato anche in punto diritto, e che avanti ad una realtà mutata di questo tipo il padre è giusto ottenga la collocazione del minore e non subisca più l'onere della contribuzione (ovviamente nelle mani dell'ex moglie), occupandosi direttamente di tutte le esigenze del figlio.
Statisticamente è molto raro che venga disposto l'ordine per la madre di contribuire, se non per le spese straordinarie, date sia la capacità economica (normalmente inferiore delle donne) e un'innegabile presunzione di "debolezza" femminile, spesse volte del tutto non riscontrabile nella realtà.
Comunque, sentenza moderna. Un'altra che ci fa apparire la strada come giusta.
approfondimento

Commenti
Posta un commento