Se c'è un futuro, passa anche da qui.....:
Sono state individuate le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alleassociazioni tra avvocati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
E' quanto contenuto nel D.M. Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2016.
I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.

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