Quante volte capita di navigare in rete e veder apparire pop-up dove colleghi promettono separazioni a 200 euro, o cause per sinistri stradali a 500?
Il CNF, ancora una volta, richiama l'attenzione sul divieto di queste pratiche.
L'avvocato non può esporre prezzi e tariffe nel pubblicizzare la propria attività, ed in particolare non può indicare tariffe “infime” o “a forfait”. Non si può negare che il Consiglio si sia espresso con termine infelice: una tariffa bassa, lungi dall'essere “infima” nel senso dispregiativo del termine, può ben essere concordata con clienti dalle limitate disponibilità economiche, specialmente nell'attuale momento di crisi.
Ciò che rende scorretta la pratica della pubblicità sui prezzi non è, a nostro avviso, la maggiore o minore “corposità” della nota. L'importante è che ogni parcella sia concordata individualmente con il singolo cliente, non essendo possibile (e dunque non essendo credibile) fissare una cifra standard per tutte le pratiche della stessa natura. E questa contrattazione privata fa sì che non sia possibile pubblicizzare le proprie tariffe, che dipenderanno sempre dal caso concreto.
D'altra parte, è di immediata evidenza come la stessa parcella non possa essere applicata ad una coppia che si separa consensualmente, in un'unica udienza e magari con un'unica riunione, e a chi si separa giudizialmente con una pratica che dura 3-4 anni con almeno 6 atti da presentare in Tribunale.
Promettere una separazione a 200 euro sempre e comunque è ingannevole per il cliente, che con ogni probabilità si vedrà poi addebitata una spesa maggiore se la sua pratica non sarà di immediata soluzione, ed è scorretto verso i colleghi. Ancora, a parere del CNF, è lesivo del decoro della professione forense, risolvendosi in un mero procacciamento di clientela che si basa sui prezzi bassi più che sulla professionalità e specializzazione dell'avvocato.
Per tutte queste ragioni i costi predeterminati “non possono essere molto bassi, dovendo parametrarsi l'adeguatezza del compenso al valore e all'importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta”.
Nulla vieta ad un avvocato di contrattare con il cliente una parcella da 200 euro. Ciò che è vietato è pubblicizzare prezzi fissi totalmente svincolati dal caso concreto.
Al di là del divieto posto dal CNF, crediamo che dovrebbe essere l'onestà intellettuale a frenare un professionista da simili offerte, essendo noi tutti ben consapevoli che 200 euro non copriranno mai i costi di una causa complessa e che la nota finale dipenderà dalla quantità di lavoro che si renderà necessaria per meglio tutelare il cliente.
Ci affideremmo ad un dentista che promette ogni intervento per 200 euro? O ad un'impresa disposta a ristrutturarci casa per 1.000?
“Se credi che un professionista ti costi molto è perché non hai idea di quanto ti costerà un dilettante”.
Per approfondimento: sentenza CNF n. 142/2015 del 21.05.2016

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