Giudice di Pace: iscrizione all'asilo privato è spesa che non va concordata (!!)



La decisione del giudice di pace di Taranto, che sotto riportiamo, mette in luce due (a mio avviso) follie assolute della legislazione e della giurisprudenza italiane.
Anzitutto la natura delle spese straordinarie, in relazione alle quali la legge dice, sostanzialmente, nulla, e la giurisprudenza oscilla tra follie varie (le straordinarie sono solo le imprevedibili...., tradotto: tutto nell'assegno, anche fosse di 100 euro....!) ed evidenti contraddizioni.
Poi la competenza: ormai si considera, per la competenza del giudice di pace, il criterio del valore e non quello della materia (!!) col risultato grottesco che in caso di opposizione ad un decreto ingiuntivo sarà il giudice di pace ad entrare nel merito della straordinarietà o meno delle spese relative ad un minore (credo che anche chi non ha alcuna preparazione giuridica nutrirebbe più d'una perplessità a considerare il giudice di pace competente per una tale decisione......).

Unica soluzione, che stiamo praticando in ogni Foro, è il prevedere, sottoscritti da magistratura ed avvocatura, dei protocolli (vincolanti per le giudiziali, facoltativi, ovviamente, per le consensuali) che disciplinino in modo chiaro e capillare la questione, al fine di evitare derive giudiziali che non so se definire più fantasiose o potenzialmente disastrose.

il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 1^
Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1166 pubbl. 31.03.2016
nella causa iscritta al n° 4815/2015, avente ad oggetto: rimborso di € 1.400,00, riservata all’udienza del 12.11.2015, nella causa promossa da:
      A.C. con l’Avv. Giuseppe D. ammessa al gratuito patrocinio con delibera del 30/4/2015 dell`Ordine degli Avvocati di Taranto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,                                                                  parte attrice
contro
          D.Emanuele, con l’Avv. Daniela G.                                      convenuto
Conclusioni per la parte attrice:
“Voglia 1’Ill.mo Signor Giudice così provvedere:
a) Condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.400,00 (somma ridotta ai fini del contributo unificato) in favore della sig.ra A. Cristina, oltre alle spese del
presente
procedimento.
b) Condannare al pagamento delle spese e competenze processuali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.”
Conclusioni per la parte convenuta:
“rigettare la domanda attrice, in quanto improcedibile, inammissibile, nonché
infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese e competenze del presente
giudizio, IVA e CAP come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2015, la Sig.ra A. Cristina citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, il Sig. D. Emanuele, assumendo di essere creditrice, nei confronti del convenuto (nonché ex marito), del 50% delle spese straordinarie sostenute per la frequentazione della scuola d’infanzia da parte del figlio minore Samuel e per l’effetto condannare il convenuto alle spese e competenze di causa.
In particolare parte attrice sosteneva:
– Che la ricorrente era coniugata con il sig. D. Emanuele dal quale si è separata con ricorso del 31.01.2013;
– Che dall’unione era nato il 05.01.2012 un figlio di nome Samuel;
– Che con ordinanza presidenziale del 13.06.2013 il Presidente del Tribunale di Taranto affidava il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre e disponendoun assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge;
– Che con ordinanza del 26.02.2015 il Giudice istruttore del procedimento di separazione, ad integrazione del1’ordinanza presidenziale, precisava essere dovute le spese straordinarie;
– Che la ricorrente aveva sostenuto per spese scolastiche del piccolo Samuel la somma complessiva di euro 2.800,00 come da ricevute fiscali prodotte;
– Che la metà di tali somme pari ad euro 1.400,00 dovevano essere poste a carico dell’ex coniuge D. Emanuele trattandosi di spese straordinarie;
– Che con lettera pec del 17.03.2015 ne era formalmente richiesto il pagamento offrendo in visione la relativa documentazione;
– Che con successiva lettera pec del 18.03.2015 il D. respingeva la richiesta di pagamento;
– Che, poiché gli ex coniugi avevano 1’affidamento condiviso, il D. non aveva mai manifestato una volontà contraria a ché il minore frequentasse l’asilo nido (già dall’anno scolastico 2013- 2014), condividendone la scelta, tuttavia sottraendosi al pagamento.
All’udienza del 15 ottobre 2015 si costituiva in giudizio la parte convenuta sostenendo e precisando quanto segue:
  • la domanda era infondata, cosi come la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte costituisce oggetto di contestazione;
  • Emerge, ingiurisprudenza, una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie;In particolare, sono ritenuti straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori, esattamente come la frequentazione di una scuola d’infanzia privata;per tali motivi, le spese straordinarie devono essere sempre concordate, in linea con i principi della bigenitorialità e del diritto di partecipazione dell’altro coniuge alle scelte relative ai minori, in quanto ampiamente suscettibili di orientare la vita sociale e di relazione del figlio, nonché di gravare significativamente sulla situazione patrimoniale coniugi.
  • Sennonché, la Sig.ra A. ha arbitrariamente deciso, senza consultare l’ex coniuge, di iscrivere il figlio minore ad una scuola d’infanzia privata, con la conseguenza che i relativi esborsi debbono essere sofferti dalla stessa attrice in via esclusiva.
  • Circostanza, quest’ultima, di cui la Sig.ra A. è stata formalmente resa edotta con fax del 18/03/2015, col quale il Sig.D. ha disconosciuto la sussistenza di qualsiasi debenza nei confronti dell’ex coniuge per le causali in discussione, rilevando come le spese straordinarie di che trattasi fossero state sostenute dalla Sig.ra A. in netta violazione dell’art. 155 c.c., a maggior ragione, laddove si consideri che l’attrice è disoccupata: ragion per cui, nulla giustifica la frequentazione da parte del minore (che potrebbe essere assistito dalla genitrice) di una scuola di infanzia, peraltro privata.
  • Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n.10174, del 20 giugno 2012, ha già statuito che: “La parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, alfine di ottenere il consenso all’atto; e, in particolare, ad esempio, all’iscrizione della prole presso un istituto privato. Tuttavia, la Sig.ra A., come sopra evidenziato, ha deciso unila- teralmente di iscrivere il minore presso la scuola d’infanzia.
  • Inoltre, le ricevute in atti sono state emesse ad esclusivo nome dell’attrice; la circostanza che la stessa non abbia richiesto una doppia fattura per la stessa prestazione, è tale da non consentire al Sig. D. di utilizzare le detrazioni fiscali; pertanto, nella denegata ipotesi diaccoglimento della domanda, il convenuto riserva le più opportune azioni nei confronti de1l’ex coniuge, responsabile del danno economico da cagionato al deducente.
  • Tanto premesso, parte convenuta come sopra rappresentato e difeso,concludeva come in epigrafe.
Sulla base della documentazione depositata dalla parte attrice (n. 21 ricevute di pagamento in originale; Lettera pec dell’Avv. D. del 17.03.2015; Lettera pec dell’Avv. G. del 18.03.2015; Ordinanza Presidenziale del 13.06.2013 del Tribunale di Taranto; Ordinanza del G.I. Dott.ssa S. D’Errico del 26.02.2015), non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, fallito ogni tentativo di conciliazione, all’udienza del 12.11.2015 la causa era trattenuta in decisione,   dopo la precisazione delle conclusioni e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione esibita dalla parte attrice si rileva la giustezza della sua pretesa.
A conferma di ciò soccorre il richiamo al principio stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione VI civile – con Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell’interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita.
A tal riguardo si rilevache le spese oggetto del decreto ingiuntivo impugnato si riferiscono alla frequentazione nel periodo dal 09.09.2013 al giugno 2015 di una scuola d’infanzia privata del figlio dei coniugi D.-A.
L’aver il sig. D. contestato soltanto con fax in data 18/03/2015, disconoscendo la sussistenza di qualsiasi debenza nei confronti dell’ex coniuge per le causali in discussione, rilevando come le spese straordinarie di che trattasi fossero state sostenute dalla Sig.ra A. in netta violazione dell’art. 155 c.c., fa apparire la poca attenzione del padre nei confronti del piccolo Samuel, altrimenti avrebbe manifestato sin dal settembre 2013 la sua opposizione ad una scuola d’infanzia privata a cui era stato iscritto il figlioletto.
Dalla documentazione esibita è evidente che la collocazione del piccolo Samuel è presso la madre, ma l’affido è condiviso.
Ciò significa che il bambino deve essere seguito da ambedue i genitori, che devono interessarsi della sua educazione affinché la stessa avvenga nel modo migliore e della quale il figlio un domani potrà anche essere grato.
E’ ovvio che tali spese devono essere considerate del tutto straordinarie, atteso che il convenuto versa per il figlio soltanto la somma di € 200,00 al mese, rispetto al suo stipendio per come risulta dagli atti.
Di conseguenza da accogliere è la richiesta dellaparte attrice e conseguentemente da rigettare è quella della parte convenuta.
Si compensano le spese di giudizio, atteso che in materia specifica sussiste giurisprudenza contrastante sulla qualifica di spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla domanda della sig.ra A.Cristina, ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, cosi provvede:
  • Condanna il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.400,00 in favore della sig.ra A. Cristina;
  • Compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Taranto, 28.12.2015                            Il Giudice di Pace
( Dott. M. Giacovellli)
 

 

Commenti

  1. Per caso ho intercettato la sentenza di che trattasi e sono rimasto un po' dubbioso se aver operato bene o ho sbagliato. Ho ritenuto risolvere in tal modo la questione, in quanto l'art. 38 c.p.c. come noto, prevede che il giudice possa d'Ufficio sollevare la propria incomptetenza per materia soltanto alla prima udienza. Pertanto, pur ritenendo la competenza non proprio del GDP, ho proceduto nell'esame della controvcrsia. La motivazione sostanziale della decisione sta nella frase: " L’aver il sig. D. contestato soltanto con fax in data 18/03/2015, disconoscendo la sussistenza di qualsiasi debenza nei confronti dell’ex coniuge per le causali in discussione, rilevando come le spese straordinarie di che trattasi fossero state sostenute dalla Sig.ra A. in netta violazione dell’art. 155 c.c., fa apparire la poca attenzione del padre nei confronti del piccolo Samuel, altrimenti avrebbe manifestato sin dal settembre 2013 la sua opposizione ad una scuola d’infanzia privata a cui era stato iscritto il figlioletto."
    In particolare, non mi é sembrato opportuno accogliere un'opposizione, atteso che il genitore soccombente non si é preoccupato del figliolette per tutto il periodo d'iscrizione all'asilo privato, per cui si é meritato l'esito negativo dell'opposizione.
    Con la dovuta stima.
    dr. Martino Giacovelli

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