maggiore libertà per la pubblicità degli avvocati su internet (la nuova norma del codice deontologico)
Finalmente è stata modificata la norma del codice deontologico che prevedeva l'obbligatorio reindirizzamento ad un dominio in proprietà, norma che rendeva quantomeno dubbia (se non addirittura vietata) l'attività dell'avvocato sui social. E, in quanto tale, norma pacificamente non rispettata.
Oggi, con i più che opportuni paletti che si leggono nella lettera dell'articolo, la pubblicità (nonché la mera presenza) dell'avvocato in Rete (ed in particolare, lo ripeto ma è lì che si gioca la vera partita, sui social) è assolutamente possibile.
di seguito il testo del nuovo articolo 35 del codice deontologico (1):
“L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.
Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
[1] Modifica deliberata dal CNF nella seduta del 22 gennaio 2016; nuovo testo pubblicato in G.U. Serie Generale n.102 del 3-5-2016.

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