No alle negoziazioni assistite con avvocati dello stesso studio (Trib. Torino, sez. VII, decreto 13 maggio 2016 )
Ne ho parlato (anche in alcuni convegni, come relatore) più volte: la legge sulla negoziazione assistita, tanto per cambiare, nasce zoppa, mal scritta e con pesanti profili di difficile applicabilità. Tra questi, criticatissimo da subito, l'obbligo di "un avvocato per parte" nelle negoziazioni assistite di famiglia. Il che (in estrema sintesi, ne parleremo più diffusamente) avrebbe un senso se la negoziazione assistita fosse un'estensione della mediazione o fosse una via italiana al diritto collaborativo tipico dei sistemi anglosassoni (e non solo).
Ma è la legge a dirci che la negoziazione ex. art.6 tiene a tutti gli effetti il posto di una consensuale (non tracciando strade definite ed efficienti sulle modalità della trattativa che si dovrebbe porre in essere, come invece è sia per la mediazione che per il collaborativo), ed essendo tale (detto, ripeto: insistentemente) non si vede perché, una volta sottoposta al vaglio -nulla osta o autorizzazione- di un magistrato, debbano essere presenti due avvocati e, anche qualora ciò venga previsto, perché vi sia l'incompatibilità tipica dei contenziosi giudiziali.
Discorso apertissimo, ma che vede ora la prima pronuncia di un Tribunale. Sufficiente a chiarire, a torto o a ragione, la questione, in attesa di un auspicabile pronunciamento anche del CNF...
Trib. Torino, sez. VII, decreto 13 maggio 2016 (Pres. Est. Cesare Castellani)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA – FASE PRESIDENZIALE – RUOLO E POTERI DEL PRESIDENTE A SEGUITO DEL DINIEGO DEL P.M. In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, la fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e al Giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparendo personalmente in udienza. La particolarità della procedura ex art. 6 dlgs 162 del 2014 conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell’intestazione dell’articolo.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA – OBBLIGO PER LE PARTI DI AVERE DISTINTI DIFENSORI (ALMENO 2) – DIFENSORI CHE ESERCITINO NELLO STESSO STUDIO – CONFLITTO DI INTERESSI – SUSSISTE – REQUISITO DELLA “DOPPIA DIFESA” - ESCLUSIONE In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, il requisito della presenza di almeno due difensori (uno per parte) non è soddisfatto là dove i due Avvocati facciano parte dello stesso studio legale. L’art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), infatti, deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all’art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti , astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori “siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.

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