Una grande vittoria per l'avvocatura e, oserei dire, per la giustizia nel senso più lato immaginabile.
Con una demenziale (forse demente) circolare del Ministero dell'Interno, si era reso possibile stabilire un assegno per il coniuge nelle separazioni e divorzi avanti il Sindaco, senza alcun controllo da parte del Sindaco stesso, senza passaggio in Procura/Tribunale, e senza la presenza obbligatoria degli avvocati.
Tradotto: la parte più forte, con le buone o -ritengo più spesso- con le cattive, obbligava la parte debole ad accettare le proprie condizioni, nella più totale "impunità" e nella più assoluta assenza di controllo.
Oggi queste motivazioni sono state accolte da una sentenza del TAR Lazio (sentenza 7813/2016), la quale ha annullato la folle circolare ministeriale, dichiarando che i "trasferimenti patrimoniali" sono tutti, nessuno escluso, dunque anche l'assegno del coniuge, ovvero (perdonate l'immodestia) l'interpretazione che diedi subito, pur in mezzo a polemiche e opinioni contrarie (anche molto blasonate e nella stessa sede), nella primissima conferenza in Aula Magna al Tribunale di Torino, a due settimane dall'entrata in vigore della legge.
Bene: ogni tanto la nostra vita professionale non è attraversata dalle solite baggianate.
LB

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