Spese straordinarie: un'altra sentenza (pericolosa) della Corte di Cassazione



La Suprema Corte è tornata, ancora una volta ed ancora con una coerenza quantomeno traballante, sull'annoso problema delle spese straordinarie e dell'obbligo di concertazione delle stesse.
A dire il vero, nella sentenza si discute l'obbligo di concertazione, ma in combinato con il famoso -quanto incerto- confine della straordinarietà delle spese stesse.
Ogni avvocato di famiglia sa benissimo quanto profondo e quanto grave sia il problema esposto, e quanto sia assolutamente benedetta dal Cielo la realizzazione, in ogni Foro, di protocolli (compensativi delle vergognose inerzia ed incapacità del Legislatore) che chiariscano, una volta per tutte, come la "questione spese straordinarie" andrebbe a finire in caso di vertenza giudiziale.
Nel Foro Alessandrino (quello di chi scrive) un protocollo simile a quello torinese è alla firma della magistratura e dell'avvocatura, dopodiché -si spera- di alcune questioni, almeno, potremo smettere di discutere....
Tornando alla sentenza citata (la 2127/2016), riportiamo due stralci:

Non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.

Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, il Giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

Cosa possiamo dedurre dalla lettura del testo?
Anzitutto la prevalenza del (sacrosanto) diritto del minore.
Ma aspettiamo a festeggiare....: chi decide il diritto prevalente caso per caso....? Sembrerebbe di capire il genitore collocatario (la madre nella stragrande maggioranza dei casi), discrezionalmente ed, in caso di rifiuto al pagamento e di contestazione, il giudice, altrettanto discrezionalmente.
Non bisogna essere neanche (piccoli) giuristi per capire quanto questo modo di decidere -compensativo della mancanza delle (dovute) normative statali- sia assolutamente pericoloso.

Prima o poi, forse, capiremo che in un paese culturalmente predisposto alla mancanza del rispetto delle regole, più le regole son chiare (e dunque non lasciate discrezionalmente al sentimento ed alla -auspicabile- preparazione di un giudice o, peggio, di un privato cittadino), meglio è.

LB

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