Tribunale di Gela 14 marzo 2016, ord.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
La decisione è interessante in quanto si stabilisce (più che altro si ribadisce con chiarezza), che l'indipendenza economica del figlio fa venir meno il diritto all'assegnazione della casa famigliare, che è istituto ad esclusiva tutela del minorenne e del maggiorenne non indipendente economicamente. Senza la presenza di questi due presupposti la casa non potrà essere assegnata e prevarrà, dunque, il diritto di proprietà.
Problema tecnico pragmatico, ovviamente, è la prova dell'indipendenza economica del figlio (in Italia, benché ciò sia surreale, spesso questa prova è difficile da dare).
LB

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