La Cassazione torna ad occuparsi di comodato della casa familiare



Cassazione Civile, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978 - Pres. Forte - Est. Valitutti - P.M. Zeno - B.V. e B.M.
Il comodato di immobile destinato a casa familiare ha una durata determinabile per relationem, e ciò indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale. Salvo diverso accordo tra le parti, il comodante potrà ottenere il rilascio dell’immobile solo alla scadenza del termine implicito di durata ovvero nelle particolari ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno.

Con la sentenza n. 23978/2015 la Corte di cassazione si pronuncia nuovamente sulla disciplina del comodato di casa familiare.
Confermando il precedente orientamento, inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2004 e ribadito dalle stesse nel 2014, il giudice di legittimità dichiara che il comodato di immobile destinato ad uso familiare si inquadra nello schema contrattuale del comodato per relationem, derivando dalla destinazione dell’immobile un implicito termine di durata, e ciò indipendentemente dall’instaurarsi di una crisi coniugale. Contestualmente, si riconosce come la presenza di un preventivo accordo tra le parti autorizzi il comodante ad ottenere la restituzione del bene ante tempus. Tale accordo rappresenterebbe, dunque, accanto alla sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, una deroga al divieto di recesso ad nutum imposto al comodante
Tradotto: quando ci troviamo innanzi ad un comodato della casa familiare (caso tipico: la casa dei nonni....), si abbia cura di concordare (per iscritto) le proprie volontà in merito, altrimenti la disciplina, ex lege e giurisprudenza, è quella sopra esposta (dunque potenzialmente perigliosa, vista dal punto visuale dei proprietari del bene).


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