la scelta della scuola e la giurisprudenza milanese



Tribunale di Milano 4 febbraio 2015, decr. - Pres. Est. Servetti


La scelta della scuola deve essere fatta d’accordo dai genitori con riguardo all’interesse del minore. Se vi è disaccordo sulla scelta fra scuola pubblica e privata, la decisione spetta al giudice che dovrà optare per la scuola pubblica se non vi sono ragioni specifiche per preferire quella privata.

Milano torna su una questione estremamente dibattuta: la "neutralità" e la "prevalenza" della scuola pubblica rispetto a quella privata, in caso di scelta non condivisa dei genitori.
Alcuni hanno contestato -e contestano- questo principio sulla base (a mio avviso generica, troppo) della necessaria e prioritaria valutazione dell'interesse del minore,  anche dopo specifica audizione (nel caso di specie non avvenuta).
Chi scrive non conviene con le critiche ed è d'accordo con la pronuncia milanese (che peraltro è in linea con pronunce superiori precedenti): un criterio va dato, e in uno stato laico di diritto il criterio base, valido sempre e a priori, deve essere per la prevalenza del pubblico (orbene: in caso di contestazione e disaccordo, non in assoluto, ovviamente).
Non si può lasciare una scelta del genere ad una discrezionalità senza confini nella quale giocherebbero una parte enorme le idee personali del giudice, il contesto estremamente soggettivo e sociale delle parti, ecc...
E' il classico caso nel quale è corretto che la "legge" non sia la norma scritta ma una solida e unitaria tendenza giurisprudenziale.
In dubbio, dunque, si scelga la struttura pubblica, che fino a (un'impossibile?) prova contraria garantisce tutto quello che deve garantire.
Sulle "ragioni specifiche" che possano far pendere la decisione per la scuola privata è giusto che la prova debba essere rigorosissima.

LB


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