l'assunzione di responsabilità con lettera non vale automaticamente per l'addebito della separazione



Cassazione Civile, Sez. VI, 22 aprile 2016, n. 8149, ord.

La dichiarazione contenuta in una missiva con cui un coniuge si assume la responsabilità di interrompere il rapporto coniugale non può essere valutata, ai fini dell’addebitabilità della separazione, in assenza di altri elementi di prova, né come confessione né come dimostrazione della violazione dei doveri coniugali.


Pare essere sostanzialmente corretta la decisione della Cassazione, in quanto gli elementi che possono giustificare una pronuncia di addebito devono essere plurimi, univoci e gravi (l'addebito è, obiettivamente e forse giustamente -il dibattito è più che aperto...-, in una fase enormemente recessiva).
Il comportamento deve essere chiaro, conclamato, avere elementi umilianti per la parte che l'ha subito e, soprattutto, deve essere (senza alcun dubbio) causa diretta della separazione.
Una lettera, magari scritta di getto nell'alveo di un unico momento di crisi, non contorniata da qualsivoglia altro elemento probatorio, semplicemente (e a mio modesto avviso più che correttamente) non è stata dichiarata sufficiente per la dichiarazione di addebitabilità della separazione.

LB

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