Tribunale di Foggia 23 luglio 2015 - Pres. Cea - Est. Nardelli
L’omosessualità, intesa come condizione sopravvenuta rispetto alla celebrazione del matrimonio, non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultimo, ma (obiter dictum) anche laddove essa preesistesse al matrimonio medesimo, non rientrerebbe né nel concetto di “identità personale”, né tra quelle qualità personali, compendiate dall’art. 122, comma 3, c.c. l’errore sulle quali è essenziale e, quindi, se determinante, idoneo a fondare una pronuncia di annullamento del matrimonio.
Una piccola ma sintomatica pronuncia, assolutamente in linea coi tempi e con le più recenti tendenze sia giurisprudenziali che, come tutti sappiamo, legislative.
Non posso che dirmi assolutamente d'accordo con il Tribunale di Foggia, e ritengo che questo, come tutti gli altri argomenti (vi assicuro che se ne sentono persino di più assurdi) possa esser fatto valere in un'ipotetica separazione giudiziale, nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dall' "andazzo" (mi sia consentito il termine) dei Tribunali.
Che poi sia sensato utilizzare un argomento del genere in una giudiziale (con relativi costi, tempi ed alea) ....beh....si è capito come la penso.....(tanto che un paio di anni fa persi una cliente proprio per la mia ferma opposizione a fondare una separazione giudiziale sull'unico (!!) argomento della scoperta omosessualità del marito).
Scelta che rifarei oggi, persino spendendo meno parole di quelle spese allora.

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