denigrare il padre può costare caro (ma attenti ai titoloni.....)







Siamo obiettivamente innanzi ad una pronuncia importante e rivoluzionaria (quanto, peraltro, sottolineiamolo, solo di prime cure: vediamo se regge alle Corti superiori)....
Il principio è fondamentale, sia dal punto di vista fattuale che tecnico.


Fattuale: il comportamento posto in essere, purtroppo non di rado, ai danni del genitore non collocatario, semplicemente, da oggi potrebbe non essere più impunito (come, di fatto, è stato nella stragrande maggioranza dei casi finora).
Ma bisogna ovviamente vedere i dettagli, in particolare due: la capacità patrimoniale delle parti (mai illudersi che certe cifre siano "normali") e, ovviamente, la prova. Si sa fin troppo bene quanto sia difficile raggiungere la piena prova quando si sta parlando di possibile condizionamento di un minore. Strada lunga ed irta di difficoltà tecniche non da poco, dove indubbiamente peseranno anche le convinzioni personali (e tecniche) del Giudice.
Chiaro: con un precedente del genere si potrà tentare con un pochino più forza di prima....(ovviamente, ripetiamolo: se tiene).


Dal punto di vista tecnico s'è dato un senso alla procedura ex art. 709ter.
In questi anni molti miei clienti ne hanno iniziate e subite parecchie, di procedure ex art.709 ter. Il più delle volte con uno svilente nulla di fatto, come risultato, se non un cortese cazziatone dimenticato ad un metro dalla porta del giudice.
A volte il risarcimento del danno che, convengo, potrebbe diventare una sorta di  regno della discrezionalità, potrebbe essere l'unica arma utilizzabile con qualche effetto concreto.
Sicuramente torneremo sull'argomento, molto caro ai padri ma rispondente a basilari criteri di giustizia.


La sentenza è la n.18799/16 Tribunale di Roma, che testualmente recita:




"si reputa che la sanzione più consona nella fattispecie siano sia quella dell'ammonizione, invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell'ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, sia quella del risarcimento del danno (...) nella somma di 30.000 euro", "al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell'affido".




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