Il caso, ovviamente, è quello dell'interruzione del rapporto tra due omosessuali, ed in
l conseguente rischio della perdita (o dello svilimento) del rapporto col "genitore sociale" non biologico.
La Corte d'Appello di Palermo ritiene vi sia un vuoto normativo, e passa gli atti alla Consulta.
La Consulta, in data 05 ottobre 2016, nega vi sia il vuoto normativo, ed indica una strada (per noi pratica ed utile) che, di fondo, altro non fa che confermare la pacifica esistenza del vuoto normativo.
Sì, perché indica, come unica possibilità, quella di passare dall'art.333 c.c. (per condotta pregiudizievole nei confronti del minore), sulla base del principio enunciato dall'art. 337 ter ("il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale"...., evidentemente interpretato in via estensiva).
Dunque, in sintesi: interpretazione e estensiva e procedura ex art.333 c.c. (ovviamente radicalmente diversa da quella relative alle coppie etero.....: peraltro, domanda non balzana pur nella sua residualità fattuale....: potremmo applicare il 333, sugli stessi presupposti e con gli stessi fini, anche per loro, senza la procedura canonica di separazione (o parallelamente alle stessa)?).
Se capiterà, ovviamente, lo faremo. E troviamo utile che la Consulta indichi strade pratiche. Ma, indubbiamente, il vuoto normativo c'è (e ci sarebbe, almeno dal punto di vista esplicito, anche se la coppia avesse posto in essere un'unione civile ex legge Cirinnà...), e sarebbe normalmente bello, il minimo sindacale dell'opportuno, che i nostri parlamentari ci pensassero.

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