Per la Cassazione non si possono liquidare compensi irrisori all'avvocato



E’ illegittimo liquidare compensi irrisori all’avvocato.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza 30 novembre 2016, n. 24492.
L’art. 2233, comma 2, codice civile preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Il caso
Secondo il giudice di prime cure, in una causa vertente materia fallimentare, all’avvocato andavano liquidate competenze solo per le fasi necessarie dell’attività svolta ed ai valori minimi, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Avverso il decreto del Tribunale, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
Laddove il giudice riconosca l’attività svolta dal legale della procedura, non può liquidare compensi lesivi sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione.
Il Supremo Collegio aveva già osservato che la facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Civ. Sez. VI 22 dicembre 2015 n. 25804); in altra recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI 31 marzo 2016 n. 6306), aveva aggiunto che i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
Per completezza, si aggiunga monolitico principio (non ricordato nella sentenza in commento) secondo il quale il giudice ha sempre l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (perché chieste in misura eccessiva), o elimina (perché non dovute) (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748); al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350), che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).
fonte:
http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/18/compenso-irrisorio-all-avvocato-liquidazione-illegittima

La sentenza pare tanto lapalissiana quanto benedetta dal Cielo.
Chi fa la nostra professione (varrebbe la pena di aprire il dolorosissimo capitolo dei patrocini a spese dello Stato.....) sa benissimo a quale svilimento ed umiliazione si vada incontro, giornalmente.
E' chiaro, o appare quantomeno tale, quanto i singoli giudici non agiscano per disprezzo o cattiveria, ma rispondano a precisi ordini e speudo-parametri dettati dall'alto.
Ma è chiaro che avanti a certe liquidazioni (faccio un esempio personale: una liquidazione di 500 euro per un'intera procedura avanti il Tribunale per i Minorenni...), sarebbe persino più dignitosa la prestazione gratuita, ma, come tutte le prestazioni pro-bono e come tutto l'universo del volontariato in senso lato, potendo però scegliere "quando", "cosa", e soprattutto "a chi".....
Altrimenti, sia in caso di vittoria di spese in giudizio, sia nel caso della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione sia dignitosa e rapportata alla quantità e qualità del lavoro svolto (il calcolo a forfait spesso fatto dai Tribunali in caso di patrocinio, ovvero la media tra i minimi ed i medi (!!!???) decurtata della metà, oltre ad essere più simile ad un testo del compianto Jannacci piuttosto che ad un testo di legge, è svilente, umiliante e vergognoso).
Ben venga la sentenza della Corte, con la speranza che i colleghi (a partire dal sottoscritto) siano capaci di farla valere.

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