Art.570 c.p.: L'assegno di mantenimento va tenuto distinto dai mezzi di sussistenza


La Cassazione precisa come in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'espressione "mezzi di sussistenza" di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, esprima un concetto diverso dall'"assegno di mantenimento" stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo cio' che e' necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione, occorre percio' verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato. In tal caso infatti la indisponibilita' di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente, purche' si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilita' di introiti.


http://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti.asp?id=17506763


sentenza che conferma quanto già visto anche nell'alveo del nostro Studio, e che ritengo sacrosanta....: ad impossibilia nemo tenetur!
ciò detto, piuttosto che aspettare processo ed eventuale assoluzione, sicuramente meglio, appena si verifica la situazione di indigenza, tornare avanti il Giudice con una richiesta di modifica di condizioni di separazione o divorzio, onde non lasciare vivi, e pericolosi, titoli esecutivi divenuti irrealistici......

Commenti