La nuova convivenza fa venire meno per forza il diritto all'assegno divorzile, anche se inizia come semplice "amicizia". Cass. Ordinanza 8 marzo 2017 n° 6009
La Suprema Corte non rileva come essenziale ai fini del mantenimento del diritto all'assegno divorzile la qualificazione della nuova convivenza dell'ex moglie con un altro uomo come mera "amicizia".
Dando valore alla distinzione fra amicizia e relazione sentimentale viene del tutto meno infatti il fondamentale elemento di disquisizione della vicenda, cioè il fatto che la donna abbia intrapreso con costui una convivenza more uxorio, trasferendo la residenza presso la sua abitazione. Il fatto che inizialmente fra la donna e il nuovo compagno ci fosse "un'affettuosa amicizia" non esclude che poi la stessa si sia consolidata in una relazione.
Affermare il contrario significherebbe giungere all'assurda conseguenza di spostare sull'ex coniuge l'onere della prova dell'intimità dei rapporti fra l'ex moglie e il nuovo partner.
La decisione della Corte di Appello di mantenere l'assegno divorzile a favore dell'ex moglie viene pertanto cassata con rinvio alla Corte in diversa composizione.
E' evidente che nel caso di specie si vuole, giustamente, contrastare il tipico atteggiamento "furbetto" (e molto...italiano: infatti furbetto si crede, ma non è...) di giocare sulla diabolicità per il ricorrente di provare il passaggio da mera amicizia a rapporto.
Ben venga una presunzione in tale senso, sempre, ovviamente, accertata la convivenza (qui si che la prova deve essere rigorosa...)

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