L'operatività della riduzione dell'importo dell'assegno del mantenimento non opera mai retroattivamente. Cass. 6 marzo 2017 n° 5509.



Qualora venga disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento, le somme già erogate e percepite dal destinatarionon possono e non debbono essere restituite, stante la natura alimentare aprioristicamente riconosciuta all'assegno de quo. L'assegno di mantenimento infatti ha carattere squisitamente alimentare e va pertanto contemperato con i principi di irripetibilità, impignorabilità e di incompensabilità delle prestazioni alimentari stesse.


http://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti.asp?id=17506758


principio più volte confermato e genericamente valido in tutti i casi nei quali una modifica potrebbe portare danno ad una parte considerabile quale "parte debole"
certo è che una discriminazione tra modifiche in melius e in peius è di tutta evidenza, ed è solo una cosiddetta "scelta drastica" che può portare ad avallare questa disparità di trattamento che, probabilmente, oltre confine potrebbe risultare incomprensibile
ma, tant'è: principio granitico

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