Il convivente di fatto può ottenere un assegno alimentare dall’ex partner, ma la convivenza deve essere cessata dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (5 giugno 2016).
La domanda di alimenti non va proposta nella controversia riguardante i figli minori, ma con un separato giudizio.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Milano con ordinanza della nona sezione, pubblicata ieri.
La legge Cirinnà entrata in vigore lo scorso anno ha introdotto nel nostro ordinamento non solo l’istituto dell’unionie civile fra persone dello stesso sesso, ma anche il diritto dell’ex convivente di chiedere un assegno alimentare all’ex partner.
La legge precisa che il diritto sorge solo in caso di cessazione della convivenza di fatto e qualora colui che richiede l’assegno versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dal giudice secondo le regole generali vigenti in materia: in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, ma occore tenere presente la sua posizione sociale .
L’obbligo alimentare del convivente, precisa infine la legge, è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
L’ordinanza di ieri del Tribunale di Milano ha chiarito che la legge non è retroattiva e dunque il momento in cui sorge il diritto agli alimenti, cioè la cessazione della convivenza di fatto, deve essere successivo all’entrata in vigore della norma che prevede il diritto stesso (cioè il 5 giugno 2016).
Il provvedimento ha infine chiarito che la domanda per gli alimenti è inammissibile quando proposta nel procedimento per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Quest’ultimo procedimento, infatti, che segue la procedura molto snella del rito camerale, non può essere dilatato nel tempo per l’esame di domande diverse da quelle relative alla tutela dei figli minori. Ragioni di economia processuale non possono consentire di rallentare la trattazione della controversia minorile, che è prioritaria.
La causa relativa agli alimenti va dunque instaurata separatamente, con atto di citazione, sarà regolata dalle norme sostanziali previste dal codice civile [4] e dalle norme processuali previste in materia di alimenti.
https://www.studiolegalelops.it/2017/02/09/alimenti-all-ex-convivente-la-pronuncia-del-tribunale-di-milano/
un altro approfondimento:
https://interestingpress.blogspot.it/2017/02/alimenti-anche-allex-convivente.html
Articoli della Legge Cirinnà:
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Finalmente un pronunciamento (del “solito” ed ottimo diritto “ambrosiano”) che dà un senso compiuto e materiale alla seconda parte della legge Cirinnà, quella sulle coppie di fatto, che pareva essere poco applicabile e, più in generale, poco concreta ed utile.
Chiaro è che ora si può aprire una breccia molto interessante, e molto -oseremmo dire- giusta, a favore del convivente debole.
Siamo ovviamente in una “cristalleria”, e la materia è davvero da maneggiare con cura.
Attendiamo altre decisioni da leggere e commentare….e ovviamente ne parleremo.

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