All'acquirente della casa non è opponibile il contratto di comodato, ma solo l'assegnazione previamente trascritta. Cass. 17 marzo 2017 n. 7007
Con l'introduzione dell'art. 155-quater (ora 337-sexies) c.c. da parte della L. n. 54 del 2006 si sono venuti a creare due orientamenti: uno che consente l'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa solo ove previamente trascritto; l'altro che la consente anche se non trascritto ma nei limiti del novennio.
Il principio di diritto espresso nella presente ordinanza è che il coniuge che non abbia trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è equiparabile al comodatario nei rapporti con i terzi acquirenti del bene oggetto di comodato, sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato, atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.
fonte:
http://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti.asp?id=17506803
qui il commento è semplicissimo, e coerente con quello che dico (e predico) da anni: una maggior certezza e tranquillità è data, sempre e comunque, dalla trascrizione dell'assegnazione della casa familiare, evidentemente non (o meno) sensibile alle oscillazioni giurisprudenziali

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