divorzio tra stranieri, leggi applicabili



Tribunale di Belluno 27 ottobre 2016, n. 591

Nel caso in cui i coniugi, entrambi stranieri ma residentiin Italia, propongano domanda di divorzio congiunto davanti al Tribunale italiano, è applicabile su richiesta espressa degli stessi coniugi la legge nazionale straniera comune alle parti, anche se non preveda una previa sentenza di separazione. Per le domande relative all’affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi si applica, invece, la legge italiana, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei minori.

sentenza, in linea con altre (anche di Corti superiori) che sintetizza una posizione estremamente razionale, in coerenza con le leggi vigenti (e con il buon senso)


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