Infedeltà coniugale del donatario: effetti



Cassazione Civile, Sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22013 - Pres. Mazzacane - Est. Grasso - C.B. c. B.R.

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito).

La Corte non fa altro che continuare nella "demolizione" dell'adulterio, che deve avere, ormai per costante giurisprudenza, ben determinati paletti per poter avere un valore giuridico, e conseguentemente degli effetti concreti.
Il mio accordo con la Corte è totale, ma riconosco che si tratti di questione assolutamente aperta.

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