la Corte Costituzionale riconosce la tutela dei rapporti dei minori con soggetti extra-famiglia (nella specie la compagna della mamma)




La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 337 ter nella parte in cui tutela soltanto i rapporti significativi che il minore ha con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e non anche quelli con persone estranee. Secondo la Corte non esiste nella legge un vuoto di tutela poiché il terzo può trovare tutela in quanto dispongono gli artt. 333 e 336 c.c. quando il suo rapporto affettivo con il minore viene ingiustamente ostacolato dai genitori con atti in cui ravvisare abusi nell’esercizio della potestà parentale. Trova tutela in questo modo il diritto del minore alla continuità affettiva ma il terzo non è legittimato a promuovere il giudizio ex art. 336: una limitazione che rende deteriore la sua posizione e suscita qualche dubbio su questa decisione della Consulta.

la massima:

Corte Costituzionale 20 ottobre 2016, n. 225 - Pres. Grossi - Est. Morelli
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. - con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e al combinato disposto degli artt. 117 Cost., e 8 Cedu - nella parte in cui non tutela il diritto del minore a mantenere rapporti affettivi instaurati con persone che non sono suoi parenti: nella specie, l’ex compagna della madre biologica. Infatti, nell’interruzione ingiustificata, in contrasto con l’interesse del minore, d’un rapporto significativo da lui intrattenuto con soggetti che non sono suoi parenti, è ravvisabile una condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio” contro la quale trova applicazione l’art. 333 c.c. che già consente al giudice d’adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto.



Importante pronuncia, che cerca, un po' "creativamente", di creare una tutela che è un po', detto semplicemente, tirata per i capelli.
Chiariamo: giustissimo che la Consulta tuteli (o provi a tutelare) diritti esistenti nel mondo reale, e meritevolissimi di tutela (gli affetti, creatisi col crescere d'un minore, vanno tutelati, sempre), ma il mezzo di tutela (l'art.333 a fronte di un comportamento pregiudizievole per il minore), e "arma" vaga, posticcia, troppo peraltro dipendente dal sentire del giudice, al di fuori com'è di canovacci legislativi precisi.
Dunque, auspicando l'intervento del Legislatore (la cosiddetta chiusa "campacavallo"), riteniamoci cautamente e provvisoriamente soddisfatti.

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