tenore di vita: la nuova sentenza tra realtà e illusione





Ieri pomeriggio, nel bel mezzo di un incontro parti da una collega, sento una serie di inquietanti vibrazioni del cellulare, nella tasca della giacca.
Do istintivamente colpa ad una chat di whatsapp di prevalenza bianconera, ma poi controllo...: in poco più di un'ora mi scrivono cinque clienti (mariti) ed una cliente (moglie).
I primi entusiasti, la seconda meno...


Finita la riunione mi documento su quella che viene definita, da tutte le testate giornalistiche, la "rivoluzione" dell'assegno di mantenimento e della "morte" del criterio del tenore di vita.
Ovviamente (ma la cosa è ampiamente comprensibile) i giornalisti la fanno facile.


La sentenza della Cassazione pubblicata ieri (la 11504/17) è, certamente, importantissima, in parte rivoluzionaria ma, soprattutto, giusta e coerente col dettato normativo.
Infatti, benché tra pigrizia e sofismi il criterio del tenore di vita sia sempre stato applicato anche al divorzio, chiarissima è la lettera della legge: l'assegno per il coniuge viene disposto quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art.5 n.6 L 898/70).
Dunque, la L. 898/70, ha sempre sancito questo principio, ed è un bene che oggi la Cassazione lo rinforzi, in narrativa, sottolineando che va superata la concezione patrimonialistica dell'assegno come sistemazione definitiva (facendo un passo oltre principi già assodati negli ultimi anni, oltre che già applicati in concreto).


Anche l'art.156 I c.c., relativo alla separazione, richiede, tra i requisiti per l'assegno, che il coniuge sia privo di adeguati redditi propri.  E' di tutta evidenza quanto la locuzione, pur simile, sia sensibilmente diversa. Vedremo quale sarà l'applicazione relativa alla separazione (se identica al divorzio, adeguandosi totalmente al "nuovo" principio, o no).


Ma, a prescindere, attenzione alla adeguatezza ed alle ragioni oggettive richieste per i redditi propri.
Caso concreto (un paio dei contatti di ieri, per dire, son di questo tenore....): moglie ultra-cinquantenne disoccupata, attualmente titolare di assegno di mantenimento, rischia di perderlo? Nello scenario economico attuale verrebbe considerata in grado di procurarsi mezzi autonomi?
Quanto la nuova giurisprudenza sarà interpretata restrittivamente o con generosità lo scopriremo, citando il solito Battisti, solo vivendo, o, meglio e per forza, provandoci.


Ovviamente sul discorso torneremo.


Teniamo presente, e chiudo con un cenno dietrologico le cui critiche già a priori io stesso sottoscrivo (in parte), che nella sentenza di cui tutti parliamo ha vinto un ex ministro. E che molto sopra un ex ministro c'è qualcuno che risparmierebbe molto, per non dire moltissimo, privando la propria ex consorte di un assegno calcolato solo ed esclusivamente sul tenore di vita. Ma, lo ripeto, è dietrologia. Fate come non l'abbia detto.
Nella speranza e ferma convinzione, ovviamente, che non valga il noto principio del Marchese del Grillo.

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