Cassazione Civile, Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843 - Pres. Bianchini - Est. D’Ascola - L.M.A. c. D.R.M.
L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art.155c.c., previgente art.155quaterc.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
Decisione inappuntabile che sancisce un paio di principi piuttosto ovvi, ma che evidentemente meritavano (e meritano, viste certe domande dei clienti) una conferma: la casa coniugale è assegnata nell'interesse dei figli (e non del coniuge) e non ha un valore economico che possa valere da "sconto" qualora lo stesso immobile venga ceduto al coniuge titolare del diritto di assegnazione.

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