di seguito la più recente giurisprudenza in tema di assegno divorzile
Cass. 11504/17. Assegno divorzile. Criteri.
Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell’autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell’autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
Cass. 15481/2017. Assegno divorzile.
L’accertamento in ordine alla spettanza o alla modifica dell’assegno di divorzio va compiuto non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che abbia richiesto l'assegno ovvero la sua modifica o la sua revoca, considerando indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Cass. 11538/2017. Assegno divorzile.
La disposizione di cui al comma 6 dell’art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898 non deve essere interpretata nel senso che il richiedente l’attribuzione di un assegno divorzile debba fornire la prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro. (Nel caso di specie, la S.C., sottolineando la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, che deve essere disposto a favore della parte che non disponga di redditi sufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, in misura tale da raggiungere lo scopo senza determinare illegittime locupletazioni, ha confermato la sentenza della Corte d’appello, che aveva riconosciuto ad una donna che non disponeva di un impiego fisso e non risultava percepire un reddito regolare, non beneficiando tra l’altro della casa coniugale, il diritto ad un modesto assegno mensile, da intendersi come mero contributo al mantenimento della stessa, tenendo conto delle complessive disponibilità economiche delle parti).
Cass. 12196/17. Assegno a favore del coniuge debole nella separazione e del divorzio.
Deve essere rimarcata la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà post-coniugale" nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Giurisprudenza di merito
Tribunale di Milano 22.05.17. Assegno divorzile post sentenza revirement della Cassazione.
Il presupposto giuridico per il riconoscimento dell’assegno divorzile non è il pregresso tenore di vita matrimoniale, bensì la “non” indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
Tribunale di Mantova. 16.05.17. Assegno divorzile post sentenza revirement della Cassazione.
Per verificare se il coniuge richiedente abbia o meno diritto all’assegno divorzile non deve più accertarsi se lo stesso disponga di risorse economiche (ovvero sia in grado di procurarsele) tali da consentirgli di poter continuare a godere, sebbene in via solo tendenziale, il medesimo tenore di vita del periodo di convivenza matrimoniale, ma è necessario invece appurare se lo stesso sia o meno indipendente o autosufficiente economicamente, avuto riguardo al costo della vita del luogo in cui risiede.
Tribunale di Palermo 12.05.17. Assegno divorzile
Nella valutazione dell’an dell’assegno di divorzio il giudice non deve tener conto del pregresso tenore di vita ma deve valutare se il richiedente sia o meno “economicamente indipendente”. L’utilizzo di un parametro simile è corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, l’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non “economicamente indipendente”. Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dell’autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro l’ex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno. Può, inoltre, procedersi ad un’assimilazione tra il principio di “autoresponsabilità” economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne di raggiungere l’indipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona - Cass. n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di “autoresponsabilità economica dei coniugi” che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, deve verificarsi la “indipendenza economica” del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali: i) il possesso di redditi di qualsiasi specie; ii) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; iii) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; iv) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Nel caso in cui sussista il diritto all’assegno divorzile, esso deve essere determinato al solo fine di consentire all’avente diritto il raggiungimento dell’indipendenza economica (e non anche il tenore di vita precedentemente goduto).
fonte: AIAF

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