Figlio studente maggiorenne va mantenuto fino al termine del percorso formativo




In tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste l’obbiettivo di realizzare di un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano l’età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro.

La Corte di Cassazione – ordinanza n. 10207 depositata il 26 aprile 2017 – ribadisce l’orientamento corrente della giurisprudenza sui presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento di cui all'articolo 147 cod. civ. nei confronti dei figli maggiorenni.

fonte, provvedimento ed approfondimento:

Obiettivamente trattasi della solita sentenza dalle interpretazioni potenzialmente pericolose...: personalmente preferirei, con tutti i limiti tipici delle cose "trancianti", l'identificazione di un'età dopo la quale si deve presumere che una persona possa  e debba cavarsela da sola, salva, ovviamente, la possibilità di richiedere gli alimenti, esistendone i requisiti (che ho sempre ritenuto vadano interpretati assai restrittivamente).
Il tutto può apparire qualunquistico, ma è invece, a mio avviso, un percorso di "crescita" e "occidentalizzazione" che il nostro Paese non può e non deve rimandare. 

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