In
tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto
del figlio si giustifica se esiste l’obbiettivo di realizzare di un
progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle
sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori. Rilevano l’età e la volontà
del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per
inserirsi nel mondo del lavoro.
La
Corte di Cassazione – ordinanza n. 10207 depositata il 26 aprile
2017 – ribadisce l’orientamento corrente della giurisprudenza sui
presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento di cui
all'articolo
147 cod. civ. nei
confronti dei figli maggiorenni.
fonte, provvedimento ed approfondimento:
Obiettivamente trattasi della solita sentenza dalle interpretazioni potenzialmente pericolose...: personalmente preferirei, con tutti i limiti tipici delle cose "trancianti", l'identificazione di un'età dopo la quale si deve presumere che una persona possa e debba cavarsela da sola, salva, ovviamente, la possibilità di richiedere gli alimenti, esistendone i requisiti (che ho sempre ritenuto vadano interpretati assai restrittivamente).
Il tutto può apparire qualunquistico, ma è invece, a mio avviso, un percorso di "crescita" e "occidentalizzazione" che il nostro Paese non può e non deve rimandare.
Il tutto può apparire qualunquistico, ma è invece, a mio avviso, un percorso di "crescita" e "occidentalizzazione" che il nostro Paese non può e non deve rimandare.

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