Tribunale di Roma 07.07.2017. Assegno divorzile. Tenore di vita e indipendenza economica (casi in cui l'assegno è ancora dovuto)
Il Collegio richiama la più risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15610/2007; Cass. n. 18241/2006; Cass. n. 4040/2003) secondo cui l’attribuzione dell’assegno divorzile è determinata dall’impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi, per ragioni obiettive, mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio.
Pertanto, anche applicando l’orientamento espresso più di recente dalla Cassazione (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504) secondo cui il parametro al quale ancorare la valutazione dell’impossibilità dell’ex coniuge richiedente l’assegno di procurarsi adeguati mezzi, non è il tenore di vita familiare ma la sua indipendenza economica, deve ritenersi che la ricorrente, non avendo redditi propri ad eccezione dell’esigua pensione di invalidità, non sia in grado, in virtù soprattutto della grave patologia insorta, di reperire nemmeno i redditi idonei a garantirle l’indipendenza economica.
Sulla linea di quanto già opportunamente deciso a Milano.
Nel mio piccolo anche già confermato nel Foro alessandrino....: se dobbiamo darci un criterio (peraltro avallato dallo Stato, indirettamente), diamocelo sulla linea dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: sotto sei "ufficialmente" indigente, e la "guerra" per l'assegno è assolutamente combattibile.

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