l'assegno pagato dai nonni non estingue il debito del genitore inadempiente (Tribunale Taranto 22.02.2017)




L'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato ed in favore dei figli minori non si riduce per l'avvenuto pagamento dell'assegno alimentare da parte di ascendenti anche quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno degli aventi diritto; pertanto è da ritenere inammissibile l'eccezione di parziale estinzione del debito da mantenimento ex art. 147 c.c. a carico del genitore, per l'avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art. 433 c.c.. (fonte AIAF)

principio assolutamente discutibile, sembrando al sottoscritto più rispondente a logica un diritto di rivalsa dei nonni sul proprio figlio (ci sarebbe comunque, in questo caso...? Se sì, totale? Parziale?...) ed un debito residuo solo nel caso l'assegno pagato dai nonni fosse inferiore rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto il genitore inadempiente.....
Sicuramente sarà interessante vedere se e come il principio resisterà ai gradi di giudizio superiori.

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