Cassazione civile, sez. VI, 19 Settembre 2017, n. 21657. Pres., est. Genovese.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
La sintesi, la solita....: in questo campo ormai conta molto più il «come» che il «cosa». Bisogna, sostanzialmente, comportarsi bene nel comprotarsi «male»... Un altro tassello giurisprudenziale che dovrebbe indurre il legislatore a rivedere totalmente il valore giuridico dell'adulterio (siamo di fatto, giurisprudenzialmente, davanti alla demenziale situazione di plurime pronunce di adulteri non punibili poiché non pubblici ed umilianti, e ad amicizie punibili perché sembrano adulteri....: toc toc....c'è qualcuno a Roma.....??)....
fonte: ilcaso.it

Commenti
Posta un commento