Assegno divorzile: tenore di vita e recente giurisprudenza torinese. Con qualche osservazione...



Tribunale Torino, 23 Ottobre 2017. Est. De Magistris.

In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, abbandonando il criterio del tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di riconoscere o meno l’assegno divorzile deve guardarsi al concetto di auto sufficienza economica quale parametro di riferimento mutuato per analogia dalla disciplina dell’assegno per i figli maggiorenni. Detto paramento deve essere “individuato nel raggiungimento dell’“indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto” perché “l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica giustificata dalla funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile. Gli indicatori dell’autonomia economica del coniuge più devono “essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro. (Giuseppe Buffone)

fonte: ilcaso.it

Si stanno ovviamente moltiplicando i casi di applicazione / interpretazione della celeberrima sentenza della Cassazione (poi, va detto, seguita da altre 2 pronunce in termini, sempre di Cassazione, sezioni singole, ed ora all'attenzione delle Sezioni Unite, con decisione attesa per marzo).
Torino, dopo aver oscillato, si è assestata sul recente principio romano.
Ma nei giudizi di primo e secondo grado si vede realmente di tutto.
Personalmente, ho incontrato una «semi-applicazione» del principio nei Fori da me frequentati. Molti i parametri aggiunti, quali età e stato di salute, al fine di «mitigare» il tenore della pronuncia.
Mentre pare assestata la NON applicazione della pronuncia di Cassazione, pressoché ovunque, quando il/la richiedente è al di sotto dei parametri per la concessione del patrocinio a spese dello Stato (intepretazione inaugurata da Milano ma, ripeto, pressoché seguita ovunque).
Chiaramente...., tutto ciò fino alla pronuncia delle Sezioni Unite, che ovviamente attendiamo trepidanti. 

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