La
domanda di risarcimento dei danni da illecito endofamiliare e la
domanda di separazione personale, poiché soggette a riti processuali
diversi e solo parzialmente connesse per causa petendi, non sono di
regola cumulabili nel medesimo giudizio; tuttavia, tale difetto di
connessione qualificata può essere eccepita dalle parti o rilevata
dal giudice non oltre la prima udienza: in difetto, è ammissibile la
simultanea trattazione delle due domande nel medesimo giudizio.
Reiterati
comportamenti ingiuriosi, violenti e gravemente intimidatori del
coniuge nei confronti dell’altro fanno senz’altro ritenere
integrata la fattispecie risarcitoria ex art.2059 c.c. sub a).
Tribunale Ragusa 15/11/17
Tribunale Ragusa 15/11/17
Fonte:
ilcaso.it
E’
chiaro che ciò potrebbe rispondere a criteri latamente intendibili
come di giustizia e di economia processuale…: è altrettanto vero
che l’ “effetto falla nella diga” potrebbe essere enorme.
Escludendo che sia parti che giudice si dimentichino di eccepire (in
questo probabilmente la sentenza citata rappresenterà l’eccezione
che conferma la regola), personalmente trovo corretto che l’oggetto
di separazione e divorzio rimanga strettamente vincolato a quello che
prevede il codice, con le note particolarità di rito. Un
allargamento, specie in un paese ad altissima (e spesso temeraria)
litigiosità come il nostro, potrebbe essere rischiosissimo. Benché,
ripeto, teoricamente e parzialmente logico.

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