La pronuncia della Cassazione n.28938/18 torna sulla questione del tenore di vita in separazione (e non in divorzio, oggetto delle recenti e "rivoluzionarie" pronunce), parametro mai smentito e costantemente applicato.
In questa pronuncia si affronta la difficilissima questione della "capacità lavorativa concreta" del coniuge.
Nel caso di specie stiamo affrontando un caso classico: la donna che ha rinunciato alla carriera per badare a casa e figli, in un quadro economico, parrebbe, di notevole -o quantomeno sensibile- agiatezza.
Chi scrive ha sempre sostenuto l'opportunità di un'applicazione "di buon senso" del principio del rispetto del tenore di vita.
Lo dico con consapevole semplicismo, ma se il rispetto del tenore di vita vuol dire ridurre sul lastrico (o quasi) i padri/mariti, beh, qualcosa non torna. Poi ovviamente ci sono casi diversi, furbetti dell'assegnino et similia, ma rimane un dato che alle mense della caritas si trovano padri separati, non madri.
Per fare un esempio facile ma molto concreto, è sotto gli occhi di tutti che all'assegnazione della casa coniugale, dato assolutamente spesso "strangolante", viene dato un limitatissimo (o nullo) valore nella quantificazione delle altre condizioni economiche.
Anche la giurisprudenza sul tenore di vita in separazione andrà tenuta particolarmente d'occhio. La mia personale scommessa è che avremo interessanti novità anche su questo terreno.
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