E' stato introdotto il nuovo art.570bis del codice penale, la cui formulazione testuale è la seguente:
Art. 570-bis c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Lo scopo della nuova norma, esplicitato, è di superare le tradizionali ambiguità del precedente 570, rimasto invariato.
Orbene: la norma raggiunge lo scopo prefissato.....? Citando sempre Battisti, lo scopriremo solo vivendo (è ovvio), ma qualche riflessione la possiamo già fare.
La locuzione «ogni tipologia», ad esempio, chiarisce o meno la situazione? Così come il generico «gli obblighi di natura economica», di poco successivo?
Coloro che operano nel diritto di famiglia sanno benissimo che il tradizionale 570 non si applicava al mancato conferimento delle spese straordinarie, applicandosi invece al mancato conferimento dell'assegno a forfait (con gli sviluppi giurisprudenziali, naturalmente contraddittori, che conosciamo).
Ora?
Lo vedremo, lavorandoci, ed ovviamente ne parleremo, assumendo ovviamente il parere di qualche amico e collega penalista.

È allucinante se l'uomo non lavora perché è disoccupato va in carcere, mentre la ex si licenzia e se la ride. Basta con questo assegno di mantenimento ognuno si rimbocca le maniche e si arrangia. E poi ci chjediamo quando e perché si arriva ai casi estremi!!!
RispondiElimina