Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2018, n. 3923. Est. Maria Giovanna C. Sambito.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (massima ufficiale)
fonte: ilcaso.it
Ogni tanto è utile anche ribadire cose ovvie (soprattutto alla luce delle pretese di alcuni clienti, sul punto, e la distanza spesso atlantica tra la realtà supposta reale («ho ragione io perché lo dico») e la realtà giuridica. Sentenza chiarissima, e in quanto tale, pur ovvia, utile.

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