La seconda parte della legge Cirinnà, quella sulle unioni di fatto, è talmente interessante quanto, oggettivamente, del tutto inutilizzata.
Tra i non pochi vantaggi c'è anche la possibilità (di fatto con un'inversione sostanziale rispetto ai coniugati) di prevedere la comunione dei beni, sempre che la convivenza sia registrata e siano redatti i patti.
Qui, oltre ovviamente alla norma (che trovare ovunque) un approfondimento:
https://www.studiocataldi.it/articoli/29871-comunione-legale-dei-beni-anche-per-i-conviventi.asp

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