La certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi resa dai loro avvocati è strumentale non già alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell’archivio dello stato civile e all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio.
L’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014 concerne esclusivamente i contenuti tipici dei provvedimenti giurisdizionali di divorzio e di separazione; non riguarda, invece, quelle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, che certamente le parti possono stipulare a latere ed inserire nei verbali d’udienza, ma di cui il Tribunale si limita a prendere atto, senza statuire alcunché.
Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell’accordo di separazione o divorzio, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione. Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014.
Tribunale Venezia 21/11/2017
fonte: ilcaso.it
link (con sentenza integrale):
http://divorzio.ilcaso.it/sentenze/ultime/19600/divorzio
Chi scrive trova che questa pronuncia del Tribunale di Venezia sia la classica contorta elucubrazione mentale all'italiana, del tutto casualmente finalizzata alla tutela (economica e non certo di prestigio) di poteri che deboli non sono.
Quando la norma definisce del tutto equiparata la negoziazione assistita ai procedimenti di separazione, divorzio e modifica, dice, semplicemente, questo.
Cosa intendeva dire il legislatore secondo il Tribunale di Venezia, francamente, dovrebbe interessarci pochissimo, soprattutto se, come in questo caso, il ragionamento (che ovviamente porta ad un dispendio economico maggiore da parte dell'utenza e l'ennesima mortificazione dell'avvocatura) pare balzano a dir poco.
Continuo a sognare un paese senza giurisprudenza creativa.
Ma, come sappiamo, un precedente è un precedente, benché "piccolo"...e dunque non rimane che, nell'immediato futuro, evitare i trasferimenti immobiliari con negoziazione assistita e, fidatevi di chi ha esperienza ed "antenne" piuttosto lunghe, tornare dal giudice con le procedure consensuali classiche.
Che chi prende certe decisioni, anche quando lo facesse in buona fede, sappia (e se ne assuma la responsabilità...) che l'effetto sarà la mortificazione di una procedura snella ed efficiente, un dispendio di tempo per l'incolpevole utenza, ma, quantomeno, non l'ennesima sviolinata a chi già troppe ne ha avute.

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