Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo; ne consegue che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.
E' pertanto onere di chi si oppone all'azione revocatoria dimostrare che l'attribuzione patrimoniale, oggetto dell'azione revocatoria, abbia avuto tale funzione sostitutiva o integrativa.
fonte: ilcaso.it
al link approfondimento e testo integrale sentenza:
http://divorzio.ilcaso.it/sentenze/ultime/19491/divorzio
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