Sentenza quantomeno curiosa.
Il principio -almeno comportamentale, d'uso...- è sempre stato l'altro, spesso sintetizzato nel classico "guardate che basta che uno cambi idea e si deve tornare a casa e fare il procedimento giudiziale".
Continuo a credere che sia il principio corretto, e mi auguro che questa tendenza giurisprudenziale, che potete esaminare in dettaglio qui , abbia vita breve.
Che il giudice, in una procedura consensuale, sia tenuto ad "accertare comunque la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio" parmi un orrore (o un aborto) giuridico.
Il procedimento congiunto, o consensuale, ha una giustificazione semantica prima che altro: presuppone due volontà coincidenti. Altrimenti c'è il procedimento giudiziale.
Uno dei (pochi?) casi nei quali i pronunciamenti dei primi due gradi appaiono corretti, mentre quello di Cassazione pare approssimato e spannometrico, oltre che insufficientemente motivato.

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