Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.
Incombe sull'autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza - concreta - tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello "presunto" per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli. [Nella fattispecie, in assenza di prova di tale coincidenza, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente a restituire all'ex convivente somme di denaro che la stessa asseriva costituire contributi alla vita di coppia, come tali non ripetibii.]
Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11766
fonte: il caso
Interessante per quanto non dice, o dice indirettamente: ovvero le attribuzioni patrimoniali fatte nell'alveo del rapporto matrimoniale (e non di convivenza) non sono ripetibili (anche se superano i principi di proporzionalità ed adeguatezza...? La partita, anche in giurisprudenza, è aperta, ma certo è che vi sia una differenza più che sostanziale tra il rapporto matrimoniale e la mera convivenza more uxorio).

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