assegno dovuto anche se il figlio vi rinuncia



La Corte di Cassazione ha ribadito il principio che l'assegno di mantenimento comporta la titolarità di un diritto iure proprio, e che l'obbligo di mantenere la prole non indipendente economicamente non cessa di sicuro con la maggiore età, ma con -appunto- la raggiunta indipendenza economica.
Il diritto del figlio a percepire l'assegno, detto in altre parole, stante la non indipendenza economica, è certamente indisponibile.
Nel caso di specie il figlio aveva sottoscritto una rinuncia volontaria che, senz'altro giustamente, la Corte ha ritenuto inefficace ed ininfluente.

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