La Cassazione torna su un principio già più volte espresso, ma sviluppatosi in questi anni in maniera assolutamente interessante ed univoca.
La nuova convivenza porta alla perdita (definitiva!) dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge.
Due dati vanno sottolineati, in questa nuova pronuncia.
Anzitutto si ribadisce il valore degli elementi di prova raccolti dalla parte (comprese le indagini dell'investigatore), dunque prescindendo dal dato oggettivo della residenza anagrafica.
Poi (questo parmi un dato "nuovo", decisamente da sottolineare), la convivenza ha l'effetto sopra descritto prescindendo dallo stato di bisogno del ricevente l'assegno, nel caso di specie provato dalla produzione di un contributo pubblico di sussistenza.
Sul punto, ritengo che si tratti di un precedente estremamente importante, con una concreta "utilità" professionale.
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