Questa volta, invece, i Giudici ci danno una soddisfazione, sancendo un principio sacrosanto.
L'assenza di uno dei genitori (assenza da intendersi non solo economica, ma più latamente educativa) può comportare un danno al figlio. Danno che, come tale, va naturalmente risarcito.
Principi portanti: i doveri della genitorialità spettano, in egual misura, a entrambi i coniugi (non conta la "supplenza", anche economica, di uno dei due...), e il non assistere moralmente ed economicamente il figlio nella vita e negli studi equivale ad una perdita di possibilità, per il figlio, di realizzarsi professionalmente ed economicamente.
Ferma la difficoltà delle cause per danni, che va fatta sempre presente ai clienti, se non altro per ovvie ragioni di non semplicità della prova, si sappia che questa azione è possibile (oltre che, ovviamente, sacrosanta).
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