Alzi la mano chi, nelle ultime settimane, non è stato raggiunto dalla notizia della vittoria di Silvio Berlusconi in Cassazione.
La pronuncia della Corte, che ha ritenuto di confermare la decisione di secondo grado e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore di Veronica Lario, ha già scatenato fior di discussioni su una presunta rivoluzione giurisprudenziale, destinata a ripercuotersi su ogni causa di diritto di famiglia da oggi in avanti.
Attenzione, però, alle particolarità del caso concreto.
La Corte, infatti, ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza e la rilevanza di un evidente squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi (non ha, dunque, posto l'accento solo sull'autosufficienza della Lario).
Dirimente è stata, ai fini della decisione, la valutazione per cui l'intero patrimonio della moglie è stato formato da conferimenti del marito in costanza di matrimonio. Detto patrimonio (in beni mobili ed immobili), se da un lato compensa ampiamente il sacrificio di eventuali ambizioni professionali della donna, dall'altro le consentirà di affrontare il periodo successivo al divorzio in condizioni di “assoluta agiatezza” (che, nel caso di specie, ci permettiamo di definire un eufemismo...). Attenzione, dunque: assoluta agiatezza, non mera autosufficienza economica, dovuta esclusivamente a conferimenti del marito.
Qui, a nostro parere, risiede la scappatoia per un giudice di merito che volesse discostarsi dalla decisione della Corte. Il caso di un patrimonio di entità paragonabile a quello conferito da Silvio Berlusconi alla moglie è concretamente molto raro, se non unico in Italia.
Veronica Lario, con il divorzio, passa da un tenore di vita stellare ad uno elevatissimo, e la Corte -comprensibilmente- lo ritiene un passaggio accettabile, non tale da giustificare un ulteriore assegno divorzile, soprattutto considerando l'entità delle attribuzioni ricevute dal marito in costanza di matrimonio. In caso di patrimoni ed economie familiari “normali”, l'analogia non necessariamente sarà scontata.
Il cambio di rotta rispetto agli orientamenti di qualche anno fa è innegabile, ma solo tempo e giurisprudenza ci sveleranno la reale portata della pronuncia.
Il punto dirimente, in quanto a possibile analogia, sarà se il conferimento di un patrimonio normale (una casa, una piccola rendita assicurativa, un “gruzzoletto”....) potranno essere -mutatis mutandis- ritenuti sufficienti al sostentamento di un coniuge “normale”.
Lo vedremo e, ovviamente, ne parleremo.

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